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Fondo di solidarietà
SOSPENSIONE RATE DEI MUTUI PRIMA CASA - FONDO DI SOLIDARIETA'
Il fondo è rivolto ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa e prevede la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà che possono incidere negativamente sul reddito del nucleo familiare.
Indicazioni sulla sospensione
La sospensione opera sull’intera rata, quota capitale e interessi. Sulla sola quota capitale sospesa maturano annualmente ulteriori interessi al tasso contrattuale del mutuo.
La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Il beneficio della moratoria governativa consiste nel rimborso del 50% degli interessi originariamente dovuti sulle rate oggetto di sospensione che verrà decurtato direttamente dall’importo delle rate sospese.
A seguito sospensione del pagamento delle rate, vengono attivati due distinti conti di finanziamento accessorio (zainetto capitale e zainetto interessi) in cui, durante il periodo di sospensione, confluiranno rispettivamente le componenti (capitale e interessi) degli importi sospesi. L’importo della sola quota capitale sospesa (zainetto capitale) maturerà - annualmente e fino al suo rimborso - interessi allo stesso tasso del finanziamento originario. Detti interessi non verranno mai capitalizzati, ma saranno appostati sullo zainetto interessi.
L’importo delle rate oggetto di sospensione, al netto degli interessi riconosciuti dal Fondo, ma comprensivo degli ulteriori interessi maturati sulle sole quote capitali sospese, dovrà essere rimborsato:
- al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione, ovvero
- su richiesta, in qualunque momento della durata del mutuo, ovvero
- in unica soluzione contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo/finanziamento.
I conti di finanziamento accessorio sono conti tecnici interni della Banca ai fini di mera contabilità del calcolo degli interessi sulle quote oggetto di sospensione e non prevedono alcun costo nè alcun tipo di segnalazione a terzi.
Scaduto il termine della sospensione, viene automaticamente riattivato il flusso di addebito delle rate: il piano di ammortamento non è ricalcolato e riprende dalla rata successiva al periodo di interruzione con la medesima periodicità secondo il piano di ammortamento originario
Durante il periodo di sospensione, è possibile decidere di riprendere i pagamenti in qualsiasi momento e richiedere di conseguenza il riavvio dell’ammortamento, rinunciando al beneficio del contributo sulle rate che scadranno dopo il riavvio dell’ammortamento.
Dopo aver preso in carico la domanda di sospensione con adesione al Fondo Solidarietà la banca, verificherà la completezza della documentazione ed entro 10 gg solari:
In caso di esito positivo del controllo documentale provvederà ad inoltrare al Gestore del Fondo (Consap) la richiesta e ad avviare la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. La Banca provvederà a dare specifica comunicazione ovvero in caso di esito negativo del controllo documentale la Banca provvederà a dare comunicazione del diniego.
Consap, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro 20 giorni solari consecutivi dalla trasmissione, l'esito dell'istruttoria.
- In caso di esito positivo comunicato da parte di Consap, la sospensione, già attiva dalla prima rata successiva alla data di presentazione della domanda presso la banca, procede secondo i meccanismi sopra descritti.
- In caso di assenza di risposta da parte di Consap entro il termine di 20 giorni solari, la domanda si ritiene comunque accolta e quindi la sospensione procede secondo i meccanismi sopra descritti.
- In caso di esito negativo comunicato da Consap, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.
In tutti i casi, la Banca informa il cliente dell’esito della richiesta di adesione al Fondo di Solidarietà entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di Consap oppure dal decorso dei 20 giorni solari, come previsto dalla legge.
Si fornisce di seguito modalità di calcolo degli ulteriori interessi dovuti per effetto della sospensione delle rate dei mutui ipotecari con beneficio del Fondo Di Solidarietà (l'esempio fornito è meramente indicativo e ha la finalità di illustrare il meccanismo di applicazione della sospensione e degli ulteriori interessi dovuti, calcolati al tasso contrattuale).
L’importo effettivo degli interessi totali su ogni sospensione varia in funzione delle caratteristiche originarie del mutuo (importo, durata, tasso di interesse nominale, tipologia di ammortamento) nonché della durata della sospensione richiesta e dell’intervallo di tempo intercorrente tra la data di sospensione e la data effettiva di rimborso nei confronti della Banca. Gli ulteriori interessi dovuti saranno tanto maggiori quanto più lontano nel tempo le quote sospese saranno pagate alla Banca.
Esempio: Mutuo di importo originario di 30.000€, della durata di 120 mesi, con un TAN (tasso di interesse nominale contrattuale) del 2%, importo rata mensile del piano di ammortamento originario pari a 274,04€ (capitale + interessi).
In base al piano di ammortamento originario il cliente avrebbe dovuto rimborsare 33.124€, di cui 30.000€ per rimborso capitale e 3.124 € per interessi.
Ipotizzando la sospensione di 4 rate mensili (dalla 93esima alla 96esima), l’importo della rata da pagare nel periodo di sospensione sarà pari a 0,00 € (zero euro).
Le quote capitale sospese maturano ulteriori interessi al tasso contrattuale fino al momento del loro pagamento.
Il pagamento dell’importo delle rate sospese, comprensivo degli ulteriori interessi maturati sulle quote capitale sospese potrà avvenire:
- al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione. Tali pagamenti saranno comprensivi degli interessi originariamente dovuti, al netto del 50% riconosciuto dal Fondo di Solidarietà, delle quote capitale originariamente dovute nonchè dei maggiori interessi dovuti per effetto della sospensione, ovvero
- su richiesta del titolare del mutuo/finanziamento, in qualunque momento della durata del mutuo (con calcolo degli ulteriori interessi sulle sole quote capitale sospese a valere fino alla data di pagamento), ovvero
- in unica soluzione contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo/finanziamento (con calcolo degli ulteriori interessi sulle sole quote capitale sospese a valere fino alla data di pagamento).
Di seguito viene rappresentata l’opzione i. ossia quella potenzialmente più onerosa per il cliente.
In tale caso, il totale dovuto al termine del piano di ammortamento originario diventerà: 33.195€, di cui 30.000 € a rimborso capitale, 3.044€ per interessi, ottenuti sottraendo ai 3.124€ originariamente dovuti l'importo di 80€ di rimborso da parte del Fondo di Solidarietà e 151€ per ulteriori interessi maturati sulle quote capitale sospese.
Il cliente potrà richiedere una simulazione degli interessi dovuti sulle quote capitale sospese, nell'ipotesi in cui il pagamento delle stesse avvenga al termine del piano di ammortamento originario (opzione i). A tal fine, sarà necessario inviare una email a finanziamenti-FPMI@unicredit.eu indicando le seguenti informazioni:
- Oggetto della email: Richiesta piano di rimborso con conteggio interessi per moratoria
- Nome Cognome di almeno uno degli intestatari del mutuo o Ragione sociale
- Codice Fiscale o partita IVA
- Numero di finanziamento
- Indirizzo Email
- Numero di Telefono
- Moratoria richiesta (Fondo di Solidarietà Mutui prima casa)
- Data decorrenza moratoria
- Durata moratoria (durata massima 18 mesi)
- Filiale UniCredit di riferimento
La Banca avrà cura di inviare copia della simulazione richiesta via mail all’indirizzo indicato.
Si precisa che il documento prodotto costituirà una simulazione personalizzata eseguita in funzione delle informazioni e dei dati oggi disponibili; in particolare il conteggio non terrà conto di eventuali precedenti sospensioni, ma sarà riferito alla singola richiesta in corso. In caso di mutuo Tasso Variabile il calcolo sarà eseguito in base all’ultima rilevazione applicata.
Cosa è importante sapere
- richiedenti per i quali l’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a 30.000 euro;
- mutui di importo fino a 250 mila euro;
- mutui già ammessi al beneficio della sospensione del mutuo che non abbiano completato il numero complessivo dei 18 mesi; eventuali sospensioni concesse autonomamente dalla Banca concorrono nel calcolo del periodo massimo di sospensione.
L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.
Ho un mutuo cointestato, posso richiedere la sospensione delle rate?
In caso di mutuo cointestato a due o più persone:
- è sufficiente che le condizioni indicate (proprietà dell'immobile, titolarità del mutuo e residenza nell'immobile), facciano riferimento anche al solo mutuatario che si trova nelle casistiche riportate; in tal caso tutti gli altri cointestatari sono chiamati ad esprimere il proprio consenso alla pari dei terzi garanti e terzi datori di ipoteca;
- in caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall'erede subentrato nell'intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i requisiti di cui sopra.
Per poter fare la richiesta di accesso al Fondo è necessario trovarsi in una di queste casistiche intervenute successivamente alla data di stipula del contratto di mutuo e verificatesi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
- perdita del rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda. Sono esclusi i casi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.) da parte dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo, con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
- morte del Mutuatario
- riconoscimento handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%
- sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi (riduzione pari al 20% dell’orario complessivo) con attualità dello stato di riduzione dell’orario di lavoro, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
- lavoratori autonomi, inclusi artigiani e commercianti, liberi professionisti, imprenditori individuali e soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Non può essere effettuata la richiesta di sospensione per i mutui che:
- abbiano un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
- siano in ammortamento da meno di un anno
- fruiscano di agevolazioni pubbliche.
- abbiano già usufruito di 18 mesi di sospensione o di 2 periodi di sospensione, nel caso in cui non sia ripreso da almeno tre mesi il regolare ammortamento delle rate.
Per richiedere l'accesso al Fondo e la sospensione delle rate del mutuo puoi prenotare il tuo appuntamento in Filiale con Ubook.
I nostri Consulenti ti forniranno tutte le istruzioni per procedere con la richiesta per maggiori informazioni consulta la sezione Contatti e Filiali
Il modulo compilato e firmato che puoi scaricare qui: Modulo di richiesta sospensione rate
Ulteriore documentazione:
In caso di decesso del mutuatario la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede subentrato nell’intestazione del mutuo (qualora sia in possesso di tutti i tre requisiti di cui al punto A del modulo di richiesta sospensione rate).
In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato (in stato di disoccupazione):
- con rapporto a tempo indeterminato è necessario presentare la lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa;
- con rapporto a tempo determinato è necessario presentare copia del contratto nonché eventuali comunicazioni che possono attestare l'interruzione del rapporto;
In caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 409 numero 3 del p.c., con attualità dello stato di disoccupazione, è necessario presentare copia del contratto / eventuali comunicazioni che possono attestare l'interruzione del rapporto.
In tutti i casi di dimissioni per giusta causa è necessario presentare:
- sentenza giudiziale o atto transattivo bilaterale, per accertamento della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
- lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento dal datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
- lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
In caso di sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni, con attualità dello stato di sospensione, occorre presentare, in alternativa:
- copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
- copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
- copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni di sospensione
In caso di riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni con attualità della riduzione di orario, occorrerà presentare, in alternativa tra loro:
- copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
- copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
- copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni di sospensione;
In caso di riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento occorrerà presentare il certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso l’ASL competente per territorio che qualifica il soggetto quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%). La documentazione deve pervenire alla Banca firmata e scansionata insieme a:
- Copia documento d’identità per i cittadini italiani e UE
- Copia Codice Fiscale
- Copia del passaporto e del permesso di soggiorno, in caso di lavoratore straniero non appartenente all’UE
Importante: prima dell’invio della richiesta di sospensione è possibile ottenere una simulazione degli ulteriori interessi dovuti sulle quote capitale sospese, nell'ipotesi in cui il pagamento delle stesse avvenga al termine del piano di ammortamento originario. Si potrà richiedere inviarendo una email a finanziamenti-FPMI@unicredit.eu indicando le seguenti informazioni:
- Oggetto della email: Richiesta piano di rimborso con conteggio interessi per moratoria
- Nome Cognome di almeno uno degli intestatari del mutuo o Ragione sociale
- Codice Fiscale o partita IVA
- Numero di finanziamento
- Indirizzo Email
- Numero di Telefono
- Moratoria richiesta (Fondo di solidarieta mutui prima casa)
- Data decorrenza moratoria
- Durata moratoria (durata massima 18 mesi)
- Filiale UniCredit di riferimento
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