Aggiornato al 10/01/2023

SOSPENSIONE RATE DEI MUTUI PRIMA CASA - FONDO DI SOLIDARIETA'

A decorrere dal giorno 26 maggio 2021 con l’entrata in vigore del DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73, “Misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani e i servizi territoriali” (c.d. “Decreto sostegni bis”) sono state nuovamente ripristinate le modifiche temporanee apportate dal Decreto Cura Italia (dell’art 54, comma 1, del  D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni) al regolamento del Fondo di Solidarietà mutui prima casa.

La Legge di Bilancio (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha prorogato la validità delle deroghe temporanee fino al 31.12.2023. 

In particolare si prevede la sospensione delle rate dei mutui per un massimo di 18 mesi, con accodamento delle rate sospese alla fine del piano di ammortamento e con il rimborso da parte del fondo del 50% degli interessi originariamente dovuti sulle rate oggetto di sospensione che verrà decurtato direttamente dall’importo delle rate sospese.

Nel caso di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro, il beneficio è fruibile come segue:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 302 giorni lavorativi consecutivi.

Al beneficio possono essere ammessi i mutuatari in possesso di determinati requisiti e al verificarsi di specifici eventi.

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