La sospensione opera sull’intera rata, quota capitale e interessi. Sulla sola quota capitale sospesa maturano annualmente ulteriori interessi al tasso contrattuale del mutuo.
La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Il beneficio della moratoria governativa consiste nel rimborso del 50% degli interessi originariamente dovuti sulle rate oggetto di sospensione che verrà decurtato direttamente dall’importo delle rate sospese.
A seguito sospensione del pagamento delle rate, vengono attivati due distinti conti di finanziamento accessorio (zainetto capitale e zainetto interessi) in cui, durante il periodo di sospensione, confluiranno rispettivamente le componenti (capitale e interessi) degli importi sospesi. L’importo della sola quota capitale sospesa (zainetto capitale) maturerà - annualmente e fino al suo rimborso - interessi allo stesso tasso del finanziamento originario. Detti interessi non verranno mai capitalizzati, ma saranno appostati sullo zainetto interessi.
L’importo delle rate oggetto di sospensione, al netto degli interessi riconosciuti dal Fondo, ma comprensivo degli ulteriori interessi maturati sulle sole quote capitali sospese, dovrà essere rimborsato:
- al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione, ovvero
- su richiesta, in qualunque momento della durata del mutuo, ovvero
- in unica soluzione contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo/finanziamento.
I conti di finanziamento accessorio sono conti tecnici interni della Banca ai fini di mera contabilità del calcolo degli interessi sulle quote oggetto di sospensione e non prevedono alcun costo nè alcun tipo di segnalazione a terzi.
Scaduto il termine della sospensione, viene automaticamente riattivato il flusso di addebito delle rate: il piano di ammortamento non è ricalcolato e riprende dalla rata successiva al periodo di interruzione con la medesima periodicità secondo il piano di ammortamento originario
Durante il periodo di sospensione, è possibile decidere di riprendere i pagamenti in qualsiasi momento e richiedere di conseguenza il riavvio dell’ammortamento, rinunciando al beneficio del contributo sulle rate che scadranno dopo il riavvio dell’ammortamento.
Dopo aver preso in carico la domanda di sospensione con adesione al Fondo Solidarietà la banca, verificherà la completezza della documentazione ed entro 10 gg solari:
In caso di esito positivo del controllo documentale provvederà ad inoltrare al Gestore del Fondo (Consap) la richiesta e ad avviare la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. La Banca provvederà a dare specifica comunicazione ovvero in caso di esito negativo del controllo documentale la Banca provvederà a dare comunicazione del diniego.
Consap, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro 20 giorni solari consecutivi dalla trasmissione, l'esito dell'istruttoria.
- In caso di esito positivo comunicato da parte di Consap, la sospensione, già attiva dalla prima rata successiva alla data di presentazione della domanda presso la banca, procede secondo i meccanismi sopra descritti.
- In caso di assenza di risposta da parte di Consap entro il termine di 20 giorni solari, la domanda si ritiene comunque accolta e quindi la sospensione procede secondo i meccanismi sopra descritti.
- In caso di esito negativo comunicato da Consap, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.
In tutti i casi, la Banca informa il cliente dell’esito della richiesta di adesione al Fondo di Solidarietà entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di Consap oppure dal decorso dei 20 giorni solari, come previsto dalla legge.