Assicurazione immobile: polizza Incendio fabbricati


Per la stipula del contratto è obbligatorio sottoscrivere una assicurazione dell'immobile contro i rischi di incendio, fulmine, scoppio, caduta di aeromobile, agenti atmosferici, eventi socio-politici compresi atti vandalici e dolosi dei terzi, colpa grave dell'assicurato, per un importo pari al valore di ricostruzione a nuovo indicato in perizia, esclusa l'eventuale area.

La validità della copertura deve protrarsi fino alla scadenza del finanziamento oppure la polizza deve contenere una clausola che ne preveda, alla scadenza, la proroga automatica fino alla scadenza del finanziamento.

Hai la facoltà di scegliere se avvalerti di una polizza collocata dalla Banca o in alternativa di una polizza di Compagnia Assicuratrice esterna iscritta all’IVASS, con vincolo a favore della Banca, e che presenti i seguenti contenuti minimi:

  • "a primo rischio assoluto". L'assicurazione garantisce entro la somma assicurata il pagamento dell'intero danno, senza applicare la "regola proporzionale" e con somma assicurata pari almeno all'importo del finanziamento. È comunque opportuno che la copertura assicurativa risulti adeguata qualora l'importo del mutuo/finanziamento risulti inferiore al valore di ricostruzione a nuovo;
  • o (in alternativa alla ipotesi di "primo rischio assoluto") "a valore intero". L'assicurazione indennizza il danno e assicura contro il perimento dell'immobile. In tal caso se il valore di ricostruzione risulta inferiore all'importo del mutuo, l'ammontare dell'indennizzo anche per il perimento completo dell'immobile potrebbe risultare inferiore all'importo del finanziamento;
  • con premio unico anticipato o con premio ricorrente; in entrambi i casi questa scelta non potrà influenzare in alcuno modo le condizioni applicate al finanziamento in richiesta.