Per chi ha esigenze bancarie limitate ad una ridotta operatività

Conto di Base

Il conto corrente per esigenze bancarie di base e con operatività limitata.

Il conto corrente “Conto di Base UniCredit” è una particolare tipologia di conto corrente che le Banche sono tenute ad offrire per legge, e le cui caratteristiche sono definite dagli articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis e 126 vicies quater del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (testo unico bancario) e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.70/2018 ("Decreto MEF").
Il Conto di Base prevede anche la versione per fasce socialmente svantaggiate e per titolari di pensioni fino a 18.000 euro lordi annui.

È il conto corrente ad operatività limitata dedicato ai consumatori, soggiornanti legalmente nell’Unione Europea, con esigenze bancarie di base.
Si tratta di un strumento riservato a coloro che non siano già titolari di altro conto di base (anche presso altro intermediario).  

Condizioni economiche generali.

SERVIZI

Sono compresi nel canone mensile del conto di 4€:

  • emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito: 1
  • elenchi movimenti: 6
  • pagamenti ricevuti tramite bonifico sepa: illimitati (incluso accredito stipendio e pensione)
  • comunicazione da trasparenza (incluse spese postali): 1
  • invii informativa periodica (estratti conto e documenti di sintesi – incluso spese postali): 4

OPERAZIONI

Sono compresi nel canone mensile del conto di 4€:

  • operazioni di pagamento attraverso carta di debito:  illimitate;
  • operazioni di addebito diretto sepa: illimitate;
  • prelievi tramite atm unicredit in italia: illimitati;
  • prelievi tramite atm presso altra banca in italia: 12;
  • prelievi di contante allo sportello: 12;
  • pagamenti ricorrenti tramite bonifico sepa effettuati con addebito in conto: 12;
  • pagamenti effettuati tramite bonifico sepa con addebito in conto: 6;
  • versamenti contanti e versamenti assegni: 12

Cosa è importante sapere

Il canone annuo non viene addebitato se il correntista:

  • certifica alla Banca di non essere titolare di altro Conto di Base anche presso altro intermediario e di avere un ISEE in corso di validità  inferiore ad euro 11.600;
  • che non abbia ISEE idoneo all'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, attesti, mediante autocertificazione, di non essere titolare di altro conto di Base (anche presso altro intermediario) e di percepire trattamenti pensionistici complessivi fino all'importo di 18.000 euro lordi annui.

Mantenimento delle agevolazione sul canone annuo

Ai fini del mantenimento dell'applicazione dele condizioni di favore per il successivo periodo annuale, il Correntista deve comunicare - entro il 31 maggio di ogni anno - l'autocertificazione attestante il proprio ISEE in corso di validità o il proprio trattamento pensionistico.  

In caso di mancata comunicazione entro il termine oppure di comunicazione di ISEE o di trattamento pensionistico superiore a quanto sopra indicato, la Banca addebita il Canone nonché - ove applicabile - l'imposta di bollo, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso.

L’imposta di bollo è dovuta nella misura tempo per tempo vigente e non viene addebitata nel caso di clienti che hanno un ISEE annuo inferiore ad 11.600€.

Se il correntista effettua operazioni aggiuntive o in numero superiore rispetto a quelle comprese nel canone, gli saranno addebitate le condizioni economiche previste per ciascuna di tali operazioni, come indicato nel documento di sintesi.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prodotti venduti da UniCredit. Per le condizioni contrattuali dei prodotti illustrati e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo, presso tutte le Filiali della Banca.
La Banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari alla concessione e dei massimali di spesa da assegnare alla carta.
L' art. 126 - noviesdecies, comma 3, lettera e) e l'art. 126 - noviesdecies commi 2 e 3 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 (Testo Unico Bancario) individuano come consumatore soggiornante legalmente dell'Unione Europea al quale l'offerta del conto è riservata "chiunque abbia diritto di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione Europea in virtù del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 relativa allo status di rifugiati, del relativo protocollo del 31.1.1967 nonché ai sensi degli altri trattati internazionali in materia.