Sisma Marche Ord.991 del 03.05.23

Avviso alla Clientela residente nelle Aree interessate dallo stato di emergenza in conseguenza all’evento sismico che ha colpito il territorio della regione Marche: Comuni di Ancona, Fano e Pesaro il giorno 9 novembre 2022 – Proroga al 31 maggio 2025

Con il presente avviso si informa che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024 è stata disposta un'ulteriore proroga di dodici mesi dello stato di emergenza disposto con Ordinanza n.991 del 3/05/2023 in conseguenza dell’evento sismico che, il giorno 9 novembre 2022, ha colpito il territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro.

Conseguentemente, i soggetti residenti o aventi sede nei comuni colpiti dall’evento sismico in oggetto titolari di mutui ipotecari relativi alla prima casa di abitazione inagibile o distrutta (se Privati) o di mutui chirografari e ipotecari (se Imprese) relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno il diritto di chiedere alle banche e agli intermediari finanziari una sospensione delle rate dei medesimi mutui fino al 31 maggio 2025, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

A tutti i clienti già ammessi alla moratoria per lo stato di emergenza in conseguenza di detto evento, la proroga della sospensione delle rate dei mutui opererà pertanto fino al 31 maggio 2025, salvo rinuncia espressa alla sospensione da parte dei beneficiari della medesima.

L’importo delle rate o della sola quota capitale delle rate oggetto di sospensione dovrà essere restituito alla Banca - senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo.

Detta restituzione avverrà:

·         al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto, con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione, ovvero

·         a richiesta, in qualunque momento della durata del mutuo, ovvero

·         in unica soluzione contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo/finanziamento

Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

La sospensione delle rate può essere richiesta anche per mutui oggetto di cessione per cartolarizzazione o emissione di obbligazioni bancarie garantite.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Per maggiori informazioni anche sull’ammontare degli ulteriori interessi, nonché per richiedere la sospensione delle rate, così come previsto dall’iniziativa è possibile rivolgersi alle filiali UniCredit presenti sul territorio interessato dall’iniziativa.