Avviso ai residenti nelle Aree interessate dallo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei comuni di Cogne, Aymavilles, Gressoney–La-Trinitè, Gressoney Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Bard, Donnas, Hône, Champorcher e Pontboset nella Regione Valle d’Aosta
Con il presente avviso si informa che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022 è stata disposta una proroga dello stato di emergenza per ulteriori 12 mesi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei comuni di Cogne, Aymavilles, Gressoney–La-Trinitè, Gressoney Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Bard, Donnas, Hône, Champorcher e Pontboset nella Regione Valle d’Aosta.
I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
La domanda di sospensione dovrà essere presentata entro il 16 giugno 2022 e dovrà essere assistita da un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante il danno subito dall’immobile e relativo al mutuo/finanziamento per il quale si richiede l’attivazione della sospensione .
Essa sarà attivata con decorrenza dalla prima rata utile successiva alla presentazione della richiesta.
La sospensione delle rate dei mutui avrà durata fino a 12 mesi dalla data della richiesta.
Invece, a tutti i clienti già ammessi alla moratoria per lo stato di emergenza in conseguenza di detto evento, la proroga della sospensione opererà per ulteriori 12 mesi, salvo rinuncia espressa alla sospensione da parte dei beneficiari della medesima.
L’importo complessivo delle rate sospese dovrà essere restituito alla Banca - senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo.
Detta restituzione avverrà
· con rate aventi la stessa periodicità di quelle scadute durante il periodo di sospensione al termine del piano di ammortamento originario
· ovvero in unica soluzione al termine del periodo di sospensione
· ovvero contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo.
Le rate oggetto di proroga della sospensione inizieranno a decorrere, senza effetto novativo, al termine del periodo di ammortamento del mutuo.
Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.
La sospensione delle rate riguarda anche i mutui oggetto di cessione per cartolarizzazione o emissione di obbligazioni bancarie garantite.
La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.
Per maggiori informazioni, nonché per richiedere la sospensione delle rate è possibile rivolgersi alle filiali UniCredit presenti sul territorio interessato dall’iniziativa.
Il presente avviso nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito internet della Banca all’indirizzo www.unicredit.it www.unicredit.it(chi siamo >sostegno e solidarietà).