Avviso ai residenti nelle Aree colpite dagli eventi calamitosi:

- Sisma Regioni del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) a far data dal 24 agosto 2016

- Sisma Emilia 20 e 29 maggio 2012

- Alluvione Comuni del Modenese del 17 e19 gennaio 2014

- Eccezionali eventi atmosferici Comuni del Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014

Con il presente avviso si informa che con legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) art. 1, commi 946-950 è stata disposta un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2021 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori delle Regioni del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria), interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 in provincia di Modena, dagli eccezionali eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 nelle province venete e dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno colpito le Regioni dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

A tutti i clienti già ammessi alla moratoria per lo stato di emergenza in conseguenza di detti eventi, la proroga della sospensione opererà pertanto fino al 31 dicembre 2021, salvo rinuncia espressa alla sospensione da parte dei beneficiari della medesima.

L’importo complessivo delle rate sospese dovrà essere restituito alla Banca - senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo.

  • Detta restituzione avverrà con rate aventi la stessa periodicità di quelle scadute durante il periodo di sospensione al termine del piano di ammortamento originario
  • ovvero in unica soluzione al termine del periodo di sospensione
  • ovvero contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo.

Le rate oggetto di proroga della sospensione inizieranno a decorrere, senza effetto novativo, al termine del periodo di ammortamento  del mutuo.

Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

La sospensione delle rate può essere richiesta anche per mutui oggetto di cessione per cartolarizzazione o emissione di obbligazioni bancarie garantite.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Per maggiori informazioni, nonché per richiedere la sospensione delle rate  è possibile rivolgersi alle filiali UniCredit presenti sul territorio interessato dall’iniziativa.

Ultimo aggiornamento: 04 febbraio 2021