Avviso alla Clientela della Regione Valle d’Aosta

Con il presente avviso si informa che, a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la Legge Regionale Valle d’Aosta del 9 aprile 2021, n. 5, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n.18 del 13 aprile 2021 ha previsto la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate in scadenza dal 1° maggio 2021 e fino al 31 ottobre 2022 dei mutui stipulati ai sensi del capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), da banche convenzionate con la Regione, a valere sui fondi di rotazione regionali ivi previsti.

La sospensione è subordinata al verificarsi, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, dei seguenti eventi con riferimento a uno dei cointestatari dei finanziamenti e con attualità dello stato alla medesima data:

  1. cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, risoluzione per limiti di età con diritto al trattamento previdenziale, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissione del lavoratore non per giusta causa;
  2. cessazione involontaria del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, anche stagionale, se il lavoratore alla data di presentazione della domanda di sospensione non è titolare di pensione o di rapporto di lavoro dipendente;
  3. cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, comma primo, numero 3), del Codice di procedura civile ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
  4. per un periodo di almeno trenta giorni solari consecutivi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro pari almeno al 20 per cento dell'orario complessivo annuo con attualità dello stato di sospensione o riduzione, anche in attesa dell'approvazione di provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
  5. morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
  6. per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, una riduzione del volume d'affari nel periodo dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021 superiore al 33 per cento rispetto al volume d'affari del periodo dal 1° marzo 2019 al 29 febbraio 2020. Per coloro che hanno avviato l'attività negli anni 2019, 2020 e 2021, si prescinde dalla riduzione del volume d'affari.

La domanda di sospensione dovrà essere presentata:

  • entro il giorno 15/06/2021 per la sospensione delle scadenze dal 30.06.2021 al 30.06.2022
  • entro il giorno 15/12/2021 per la sospensione delle scadenze dal 31.12.2021 al 30.06.2022
  • entro il giorno 15/06/2022 per la sospensione della scadenza del 30.06.2022

La sospensione può essere richiesta una sola volta nel corso del periodo previsto dalla normativa regionale e sarà efficace  per tutte le rate in scadenza successive alla richiesta  fino alla fine di tale periodo, salva la possibilità di decidere di riprendere i pagamenti in qualsiasi momento e richiedere di conseguenza il riavvio dell’ammortamento.

La richiesta di sospensione dovrà essere corredata dalla documentazione attestante l’evento subito, salvo per le ipotesi di cui al punto 6) per le quali è sufficiente la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 contemplata nella richiesta.

Essa sarà attivata con decorrenza dalla prima rata utile successiva alla presentazione della richiesta.

Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprenderà secondo quanto previsto dal piano di ammortamento originale.

Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

La sospensione delle rate può essere richiesta anche per mutui oggetto di cessione per cartolarizzazione o emissione di obbligazioni bancarie garantite.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Per maggiori informazioni anche sull’ammontare degli ulteriori interessi, nonché per richiedere la sospensione delle rate, così come previsto dall’iniziativa è possibile rivolgersi alle filiali UniCredit presenti sul territorio interessato dall’iniziativa.

Ultimo aggiornamento: 05 maggio 2021