Avviso alla Clientela residente nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 - Proroga al 28/02/2026

 

Con il presente avviso si informa che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2024 è stata disposta una proroga di dodici mesi dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2024 in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023, nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna.

Conseguentemente, in forza di quanto disposto dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 12 febbraio 2024, n. 1070, i titolari di mutui ipotecari relativi alla prima casa di abitazione sgomberata o inagibile (se Privati) o di mutui chirografari e ipotecari relativi agli edifici sgomberati o inagibili (se Imprese), ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni franati o alluvionati, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

A tutti i clienti già ammessi alla moratoria per lo stato di emergenza in conseguenza di detto evento, la proroga della sospensione delle rate dei mutui avrà durata fino al 28 febbraio 2026, salvo rinuncia espressa alla sospensione da parte dei beneficiari della medesima.

L’importo delle rate o della sola quota capitale delle rate oggetto di sospensione dovrà essere restituito alla Banca - senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli ulteriori interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo.

Detta restituzione avverrà:

  • al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto, con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione, ovvero 
  • a richiesta, in qualunque momento della durata del mutuo, ovvero
  • in unica soluzione contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo/finanziamento.

Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

La sospensione delle rate può essere richiesta anche per mutui oggetto di cessione per cartolarizzazione o emissione di obbligazioni bancarie garantite.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Per maggiori informazioni anche sull’ammontare degli ulteriori interessi, nonché per richiedere la sospensione delle rate, così come previsto dall’iniziativa, è possibile rivolgersi alle filiali UniCredit presenti sul territorio interessato dall’iniziativa.