Avviso alla Clientela residente nelle province di Como, Sondrio e Varese, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 3 luglio all’8 agosto 2021.

Con il presente avviso si informa che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.218 del 11 settembre 2021, è stato dichiarato  lo stato di emergenza per 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 3 luglio all’8 agosto 2021 nel territorio delle Province di Como, Sondrio e Varese.

In attuazione della citata Delibera è stata emanata l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.798 del 23 settembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 1 ottobre 2021.

Tale Ordinanza prevede per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La domanda di sospensione dovrà essere presentata entro il 30 novembre 2021 e dovrà essere assistita da un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante il danno subito dall’immobile e relativo al mutuo/finanziamento per il quale si richiede l’attivazione della sospensione.

Essa sarà attivata con decorrenza dalla prima rata utile successiva alla presentazione della richiesta.

La sospensione delle rate dei mutui avrà durata fino a 12 mesi dalla data della richiesta.

L’importo delle rate o della sola quota capitale delle rate oggetto di sospensione, comprensivo degli ulteriori interessi maturati sulle sole quote capitali sospese, dovrà essere  rimborsato:

  • al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto, con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione, ovvero
  • a richiesta, in qualunque momento della durata del mutuo, ovvero
  • in unica soluzione contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo/finanziamento

Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

La sospensione delle rate può essere richiesta anche per mutui oggetto di cessione per cartolarizzazione o emissione di obbligazioni bancarie garantite.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Per maggiori informazioni anche sull’ammontare degli ulteriori interessi, nonché per richiedere la sospensione delle rate, così come previsto dall’iniziativa è possibile rivolgersi alle filiali UniCredit presenti sul territorio interessato dall’iniziativa.

Ultimo aggiornamento: 27 ottobre 2021