Avviso alla Clientela residente nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Imperia e di Savona in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 9 febbraio al 31 marzo 2024

 

Con il presente avviso si informa che con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 22 luglio 2024 n. 1091, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024,  è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024, con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 9 febbraio al 31 marzo 2024, nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Imperia e di Savona.

Tale Ordinanza prevede per i soggetti titolari di mutui ipotecari (se Privati) o di mutui chirografari e ipotecari (se Imprese) relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli - una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La domanda di sospensione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2024 e dovrà essere assistita da un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante il danno subito dall’immobile e relativo al mutuo/finanziamento per il quale si richiede l’attivazione della sospensione.

Essa sarà attivata con decorrenza dalla prima rata utile successiva alla presentazione della richiesta.

La sospensione delle rate dei mutui avrà durata fino a 12 mesi dalla data della richiesta.

L’importo delle rate o della sola quota capitale delle rate oggetto di sospensione dovrà essere restituito alla Banca - senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo.

Detta restituzione avverrà:

  • al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto, con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione, ovvero 
  • a richiesta, in qualunque momento della durata del mutuo, ovvero
  • in unica soluzione contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo/finanziamento. 

Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

La sospensione delle rate può essere richiesta anche per mutui oggetto di cessione per cartolarizzazione o emissione di obbligazioni bancarie garantite.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Per maggiori informazioni anche sull’ammontare degli ulteriori interessi, nonché per richiedere la sospensione delle rate, così come previsto dall’iniziativa, è possibile rivolgersi alle filiali UniCredit presenti sul territorio interessato dall’iniziativa.