Maltempo Emilia Ord.992 8_05 e Ord.997 24_05
Avviso alla Clientela residente nella regione Emilia-Romagna: province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023 e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini- Proroga al 31 maggio 2025
Con il presente avviso si informa che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024 è stata disposta un’ulteriore proroga di dodici mesi dello stato di emergenza dichiarato con Ordinanza n.992 del 08/05/2023 e con Ordinanza n.997 del 24/05/2023 in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini.
Conseguentemente, i titolari di mutui ipotecari relativi alla prima casa di abitazione inagibile o distrutta (se Privati) o di mutui chirografari e ipotecari (se Imprese) relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
A tutti i clienti già ammessi alla moratoria per lo stato di emergenza in conseguenza di detto evento, la proroga della sospensione delle rate dei mutui avrà durata fino al 31 maggio 2025, salvo rinuncia espressa alla sospensione da parte dei beneficiari della medesima.
L’importo delle rate o della sola quota capitale delle rate oggetto di sospensione dovrà essere restituito alla Banca - senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo.
Detta restituzione avverrà:
· al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto, con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione, ovvero
· a richiesta, in qualunque momento della durata del mutuo, ovvero
· in unica soluzione contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo/finanziamento
Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.
La sospensione delle rate può essere richiesta anche per mutui oggetto di cessione per cartolarizzazione o emissione di obbligazioni bancarie garantite.
La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.
Per maggiori informazioni anche sull’ammontare degli ulteriori interessi, nonché per richiedere la sospensione delle rate, così come previsto dall’iniziativa è possibile rivolgersi alle filiali UniCredit presenti sul territorio interessato dall’iniziativa.