Avviso alla Clientela residente nei comuni di Savona, Altare, Bormida, Cairo Montenotte, Carcare, Mallare, Pallare, Pontinvrea, Quiliano, Sassello e Urbe, in provincia di Savona, e nel territorio dei comuni di Campo Ligure, Rossiglione e Tiglieto, della città metropolitana di Genova, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 3 al 5 ottobre 2021

 

Con il presente avviso si informa che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.1 del 2 gennaio 2023 è stata disposta una proroga di 12 mesi dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Savona, Altare, Bormida, Cairo Montenotte, Carcare, Mallare, Pallare, Pontinvrea, Quiliano, Sassello e Urbe, in provincia di Savona, e nel territorio dei comuni di Campo Ligure, Rossiglione e Tiglieto, della città metropolitana di Genova. 

 

I soggetti (persone fisiche e imprese) titolari di mutui ipotecari e chirografari relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. 

 

La ulteriore proroga della sospensione delle rate dei mutui avrà durata fino al 31 dicembre 2023. 

 

A tutti i clienti già ammessi alla moratoria per lo stato di emergenza in conseguenza di detto evento, la proroga della sospensione opererà pertanto fino al 31 dicembre 2023, salvo rinuncia espressa alla sospensione da parte dei beneficiari della medesima. 

 

L’importo delle rate o della sola quota capitale delle rate oggetto di sospensione dovrà essere restituito alla Banca - senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo. 

 

Detta restituzione avverrà: 

 

  • al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto, con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione, ovvero  
  • a richiesta, in qualunque momento della durata del mutuo, ovvero 
  • in unica soluzione contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo/finanziamento 

 

Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese. 

 

La sospensione delle rate può essere richiesta anche per mutui oggetto di cessione per cartolarizzazione o emissione di obbligazioni bancarie garantite. 

 

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria. 

 

Per maggiori informazioni anche sull’ammontare degli ulteriori interessi, nonché per richiedere la sospensione delle rate, così come previsto dall’iniziativa è possibile rivolgersi alle filiali UniCredit presenti sul territorio interessato dall’iniziativa.