Avviso alla Clientela residente del territorio dei comuni di Gubbio, di Pietralunga, di Scheggia e Pascelupo in provincia di Perugia in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022

 

Con il presente avviso si informa che con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 22 novembre 2022, n. 946 è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2022 (cfr. allegato 2) - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.269 del 17 novembre 2022 - con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei comuni di Gubbio, di Pietralunga, Scheggia e Pascelupo in provincia di Perugia.

 

Tale Ordinanza prevede per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione  dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

 

La domanda di sospensione dovrà essere presentata entro il 15 gennaio 2023 e dovrà essere assistita da un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante il danno subito dall’immobile e relativo al mutuo/finanziamento per il quale si richiede l’attivazione della sospensione.

 

Essa sarà attivata con decorrenza dalla prima rata utile successiva alla presentazione della richiesta.

 

La sospensione delle rate dei mutui avrà durata fino a 12 mesi dalla data della richiesta.

 

L’importo delle rate o della sola quota capitale delle rate oggetto di sospensione, comprensivo degli ulteriori interessi maturati sulle sole quote capitali sospese, dovrà essere rimborsato:

• al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la

stessa periodicità prevista dal contratto, con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di

sospensione, ovvero

• a richiesta, in qualunque momento della durata del mutuo, ovvero

• in unica soluzione contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo/finanziamento

Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

 

La sospensione delle rate può essere richiesta anche per mutui oggetto di cessione per cartolarizzazione o emissione di obbligazioni bancarie garantite.

 

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

 

Per maggiori informazioni anche sull’ammontare degli ulteriori interessi, nonché per richiedere la sospensione delle rate, così come previsto dall’iniziativa è possibile rivolgersi alle filiali UniCredit presenti sul territorio interessato dall’iniziativa.