Nuovo avviso ai residenti in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi dal giorno 15 settembre 2022

Con il presente avviso si informa che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 e la correlata misura di sospensione del pagamento delle rate di mutui ai sensi dell’art. 8 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 17 settembre 2022, n. 922, sono estesi al territorio dei Comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in Provincia di Macerata , colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022”.

Tale Ordinanza prevede per i soggetti titolari di mutui ipotecari (se Privati) o di mutui chirografari e ipotecari (se Imprese) relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La domanda di sospensione dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2023 e dovrà essere assistita da un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante il danno subito dall’immobile e relativo al mutuo/finanziamento per il quale si richiede l’attivazione della sospensione.

Essa sarà attivata con decorrenza dalla prima rata utile successiva alla presentazione della richiesta.

La sospensione delle rate dei mutui avrà durata fino a 12 mesi dalla data della richiesta.

L’importo delle rate o della sola quota capitale delle rate oggetto di sospensione dovrà essere restituito alla Banca - senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo.

Detta restituzione avverrà:

·       al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto, con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione, ovvero

·       a richiesta, in qualunque momento della durata del mutuo, ovvero

·       in unica soluzione contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo/finanziamento

Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

La sospensione delle rate può essere richiesta anche per mutui oggetto di cessione per cartolarizzazione o emissione di obbligazioni bancarie garantite.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.

Per maggiori informazioni anche sull’ammontare degli ulteriori interessi, nonché per richiedere la sospensione delle rate, o un nuovo prestito o finanziamento, così come previsto dall’iniziativa, è possibile rivolgersi alle filiali UniCredit presenti sul territorio interessato dall’iniziativa.