Avviso alla Clientela residente nel territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei giorni 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 – Ulteriore proroga al 31/12/2025
Con il presente avviso si informa che a seguito dell’approvazione della Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, (c.d. Legge di Bilancio 2025) art. 1, commi 660-661, è stata disposta un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2025 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui ipotecari relativi alla prima casa di abitazione inagibile o distrutta (se privati) o dei mutui chirografari e ipotecari e relativi agli edifici inagibili o distrutti ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici (se Imprese), stabilita dal DL del 30 dicembre 2016 n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19 in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei giorni 24 agosto e 26-30 ottobre 2016 nel territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.
Conseguentemente, i titolari dei predetti mutui hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione delle rate dei medesimi mutui fino al 31 dicembre 2025, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
A tutti i clienti già ammessi alla moratoria per lo stato di emergenza in conseguenza di detto evento, la proroga della sospensione delle rate dei mutui avrà durata fino al 31 dicembre 2025, salvo rinuncia espressa alla sospensione da parte dei beneficiari della medesima.
L’importo delle rate o della sola quota capitale delle rate oggetto di sospensione dovrà essere restituito alla Banca - senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli ulteriori interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo.
Detta restituzione avverrà:
- al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto, con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione, ovvero
- a richiesta, in qualunque momento della durata del mutuo, ovvero
- in unica soluzione contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo/finanziamento.
Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.
La sospensione delle rate può essere richiesta anche per mutui oggetto di cessione per cartolarizzazione o emissione di obbligazioni bancarie garantite.
La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria.
Per maggiori informazioni anche sull’ammontare degli ulteriori interessi, nonché per richiedere la sospensione delle rate, così come previsto dall’iniziativa, è possibile rivolgersi alle filiali UniCredit presenti sul territorio interessato dall’iniziativa.