Si forniscono di seguito due esempi di calcolo degli ulteriori interessi dovuti per effetto della sospensione di cui all’art. 56 del Decreto Cura Italia.
• Caso A: sospensione della sola quota capitale
• Caso B: sospensione dell’intera rata (quota capitale e interessi)
In entrambi i Casi si determina lo stesso importo di ulteriori interessi da pagare sulle quote sospese in quanto solo sulle quote capitale sono calcolati ulteriori interessi al tasso contrattuale.
(gli esempi forniti sono meramente indicativi e hanno la finalità di illustrare il meccanismo di applicazione della sospensione e degli ulteriori interessi dovuti, calcolati al tasso contrattuale. L’importo effettivo degli interessi totali su ogni sospensione varia in funzione delle caratteristiche originarie del mutuo (importo, durata, tasso di interesse nominale, tipologia di ammortamento) nonché della durata della sospensione richiesta e dell’intervallo di tempo intercorrente tra la data di sospensione e la data effettiva di rimborso nei confronti della Banca. Gli ulteriori interessi dovuti saranno tanto maggiori quanto più lontano nel tempo le quote sospese saranno pagate alla Banca.
• Caso A: esempio di sospensione della sola quota capitale
Mutuo di importo originario di 30.000 €, della durata di 120 mesi, con un TAN (tasso di interesse nominale contrattuale) del 2%, importo rata mensile del piano di ammortamento originario pari a 274,04€ (capitale + interessi)
In base al piano di ammortamento originario il cliente avrebbe dovuto rimborsare complessivamente 33.124 €, di cui 30.000 € per rimborso capitale e 3.124 € per interessi .
Ipotizzando la sospensione di 4 rate mensili (dalla 93esima alla 96esima), l’importo della rata da pagare nel periodo di sospensione sarà pari alla sola quota interessi, mentre nulla sarà dovuto in tale periodo per la quota capitale.
Le quote capitale sospese maturano ulteriori interessi al tasso contrattuale fino al momento del loro pagamento.
Il pagamento dell’importo delle rate sospese, comprensivo degli ulteriori interessi maturati sulle quote capitali sospese potrà avvenire:
i. al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione. Tali pagamenti saranno comprensivi delle quote capitale originariamente dovute e degli ulteriori interessi dovuti per effetto della sospensione (e quindi l’importo delle sole rate sospese varieranno rispetto a quanto previsto dal piano di ammortamento originario) ovvero
ii. su richiesta del titolare del mutuo/finanziamento, in qualunque momento della durata del mutuo (con calcolo degli ulteriori interessi sulle sole quote capitale sospese a valere fino alla data di pagamento), ovvero
iii. in unica soluzione contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo/finanziamento con calcolo degli ulteriori interessi sulle sole quote capitale sospese a valere fino alla data di pagamento).
• Caso B: esempio di sospensione dell’intera rata (quota capitale e interessi)
Mutuo di importo originario di 30.000 €, della durata di 120 mesi, con un TAN (tasso di interesse nominale contrattuale) del 2%, importo rata mensile del piano di ammortamento originario pari a 274,04€ (capitale + interessi)
In base al piano di ammortamento originario il cliente avrebbe dovuto rimborsare 33.124€, di cui 30.000€ per rimborso capitale e 3.124€ per interessi .
Ipotizzando la sospensione di 4 rate mensili (dalla 93esima alla 96esima), l’importo della rata da pagare nel periodo di sospensione sarà pari a 0,00€ (zero euro).
Le quote capitale sospese maturano ulteriori interessi al tasso contrattuale fino al momento del loro pagamento.
Il pagamento dell’importo delle rate sospese, comprensivo degli ulteriori interessi maturati sulle quote capitali sospese potrà avvenire:
i. al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione. Tali pagamenti saranno comprensivi degli interessi originariamente dovuti, delle quote capitale originariamente dovute, dei maggiori interessi dovuti per effetto della sospensione (e quindi le rate saranno di importo maggiore rispetto al piano di ammortamento originario) ovvero
ii. su richiesta del titolare del mutuo/finanziamento, in qualunque momento della durata del mutuo (con calcolo degli ulteriori interessi sulle sole quote capitale sospese a valere fino alla data di pagamento), ovvero
iii. in unica soluzione contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo/finanziamento (con calcolo degli ulteriori interessi sulle sole quote capitale sospese a valere fino alla data di pagamento).